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Statuto della Fondazione per il perfezionamento professionale e l'assistenza
scolastica FOPRAS
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Gli organi della Fondazione sono: |
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Il Consiglio di Fondazione |
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L'Ufficio di revisione |
Articolo 5 Il Consiglio di Fondazione
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Il Consiglio di Fondazione si compone da 5 (cinque) fino a 7 (sette) membri. |
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Il Consiglio di Fondazione nomina 5 (cinque) membri, scelti fra esponenti qualificati della comunità italiana, su proposta dei competenti organi delle associazioni italiane. |
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Il Consiglio di Fondazione può nominare altri membri impegnati nelle politiche migratorie. |
| | Il mandato dei Consiglieri di Fondazione ha una durata pari a 4 (quattro) anni. I membri del Consiglio di Fondazione, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti. Il mandato di un membro del Consiglio di Fondazione ha la durata massima di 12 anni consecutivi. |
Nel caso in cui, durante il mandato, il numero dei membri del Consiglio di Fondazione scenda al si sotto di 5 (cinque), il Consiglio di Fondazione ha il diritto e il dovere di completare fino a scadenza del mandato la composizione di quest’ultimo, nominando in maniera autonoma e accurata i membri mancanti.
Articolo 6 Il Consiglio di Fondazione|
Il Consiglio di Fondazione è l'organo direttivo dell'Ente. Le sue competenze sono le seguenti: |
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a) |
nomina del Presidente e del Vice-Presidente |
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b) |
definizione delle linee generali dell'attività della Fondazione |
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c) |
approvazione del bilancio consuntivo e del rapporto annuale |
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d) |
approvazione del preventivo |
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e) |
designazione dei firmatari e definizione delle modalità di firma |
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f) |
nomina dell'Ufficio di revisione |
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g) |
assunzione della direzione e definizione delle sue competenze |
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h) |
elaborazione di un regolamento per la gestione della Fondazione e l'assunzione del personale |
Il Consiglio di Fondazione viene convocato dal Presidente, mediante lettera, almeno tre volte l'anno.
Sono convocate riunioni straordinarie ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta formale e motivata di almeno la metà del Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a convocare la riunione straordinaria entro il termine massimo di 1 (uno) mese dalla data del ricevimento della richiesta.
Il Consiglio di Fondazione decide validamente quando sono presenti almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, il Presidente ha potere di arbitrato.
Articolo 7 L'Ufficio di revisioneConformemente alle disposizioni de legge, Il Consiglio di Fondazione designa un Ufficio di revisione. L'ufficio di revisione verifica annualmente il bilancio della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di fondazione.
L'Ufficio di revisione resta in carica 2 (due) anni e può essere rieletto.
Articolo 8 Il Presidente e il Vice-Presidente|
Il Presidente ha le seguenti competenze: |
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a) |
Rappresenta la Fondazione salvo quanto previsto dal predetto art. 6 §1 lett.e |
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b) |
sovraintende a tutte le attività statutarie |
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c) |
convoca le riunioni ordinarie e straordinarie nei modi e termini stabiliti dallo statuto |
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d) |
presiede le riunioni del Consiglio di Fondazione |
| e) | ha potere di arbitrato in caso di parità di voti all'interno del Consiglio di Fondazione ai sensi del predetto articolo 6 (sei). |
In caso di impedimento del, il Vice-Presidente ne assume tutte le funzioni.
Articolo 9Cancellato
Articolo 10 Modifiche dello StatutoIl Consiglio di Fondazione ha il diritto di apportare modifiche allo statuto – previo consenso dell’Autorità di vigilanza competente e conformemente agli articoli 85 e 86 del Codice Civile Svizzero - se almeno i quattro quinti dei membri partecipano all'assemblea e tre quarti di essi sono favorevoli alle variazioni. (L'arbitrato del Presidente non ha validità). Le cifre dispari fino a 0,49 saranno arrotondate per difetto e da 0,5 arrotondate per eccesso.
Il Consiglio di Fondazione, rispettando gli stessi criteri del quorum, è autorizzato a delegare l’esecuzione delle delibere di modifica dello statuto a uno o più membri e/o al Direttore.
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere comunicate ai membri del Consiglio di Fondazione almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'assemblea, dal Presidente, con lettera raccomandata e ordine del giorno.
In caso di scioglimento della Fondazione, che per legge può avvenire solamente previo consenso dell'Autorità di vigilanza, il patrimonio, compresi gli immobili passano nella disponibilità del Consolato Generale d'Italia in Basilea che lo riutilizzerà per analoghe iniziative a favore della comunità italiana in Svizzera.
Approvato dal Consiglio di Fondazione il 29.10.2009
Atto notarile del 17.11.2009
Entrato in vigore il 24.11.2009 a seguito dell’approvazione dell’Autorità di sorveglianza
Traduzione italiana. Fa testo la versione originale in tedesco registrata presso l’autorità di sorveglianza cantonale.
